giovedì 23 settembre 2010

Ristrutturazioni e risparmio energetico: le nuove istruzioni delle Entrate per la ritenuta del 10%

Arrivano le istruzioni dell'agenzia delle Entrate per banche e poste per effettuare la ritenuta del 10% sui bonifici per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione e per il risparmio energetico. La misura prevista dalla manovra, decreto legge 78/10, è già operativa dal 1° luglio. L'agenzia, con la circolare 40/E, ora chiarisce a banche e poste che dalla base di calcolo della ritenuta va esclusa l'Iva, che è invece compresa nel bonifico di pagamento di beni e servizi. Per semplificare, l'Iva si suppone sempre che l'aliquota sia del 20 per cento. Per i bonifici su lavori di ristrutturazione e risparmio energetico condominiali ci sarà solo la ritenuta del 10% e non anche quella del 4%, così da evitare una duplicazione del prelievo.

Proroga della detrazione 36% per ristrutturazioni edilizie

La finanziaria 2010 proroga di un anno lo sconto Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. La proroga fino al 2012 del bonus è estesa in favore di acquirenti ed intestatari di unità abitative facenti parte di fabbricati sui quali le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio.
Il beneficio fiscale, prorogato dalla disposizione contenuta nei commi 10 e 11, articolo 2, della legge 191/09, è concesso nel limite di 48mila euro per unità immobiliare. La detrazione Irpef del 36% è subordinata alla condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.
Si rileva che per le spese sostenute nel 2012, le agevolazioni spettano a condizione che i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l'alienazione e assegnazione dell'immobile avvenga entro il 30 giugno 2013
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Diventano più stringenti i controlli per le Soa

Si fanno più stringenti gli adempimenti per l’attestazione dei requisiti necessari ad ottenere la qualificazione Soa. L’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ha pubblicato lunedì una serie di precisazioni che integrano la determinazione 6/2010 del 27 luglio.
Le Soa devono attestare l’esistenza nei soggetti qualificati dei certificati di esecuzione dei lavori, Cel, richiedere conferma di tali certificati alle stazioni appaltanti che li hanno rilasciati e segnalare all’Autorità stessa il mancato invio di una copia degli stessi.
La richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei Cel emessi prima del primo luglio 2006 deve essere redatta secondo la comunicazione tipo allegata alla determinazione e inviata per conoscenza all’Autorità di Vigilanza attraverso fax.
Le stesse modalità devono essere seguite anche per la conferma della veridicità dei Cel. emessi in data successiva al primo luglio 2006. Il termine indicato nella richiesta della SOA deve ritenersi decorso trascorsi venti giorni dalla ricezione della lettera raccomandata a.r. o della P.E.C.
La Soa prima di procedere a segnalare il mancato adempimento all’Autorità deve quindi avere prova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta. A tal fine fanno fede la cartolina di ritorno o la e-mail attestante la ricezione.
Vale la stessa procedura anche per la comunicazione all’Autorità del mancato adempimento della Stazione Appaltante.